Il contributo esamina criticamente l’istituto del c.d. fermo preventivo di polizia, recentemente introdotto all’art. 7, co. 2 del d.l. 23/2026, conv. in legge 24 aprile 2026, n. 54, che opera mediante l’inserimento dell’art. 11-bis nel d.l. 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978 n. 191. La novella disciplina attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre l’accompagnamento e il trattenimento temporaneo di soggetti ritenuti pericolosi sulla base di elementi indiziari e di una valutazione prognostica del rischio, anche in assenza di una notitia criminis. L’indagine cerca di evidenziare i profili di atipicità rispetto alle tradizionali categorie delle misure limitative della libertà personale, nonché sulla tensione con il principio di legalità e con le garanzie previste dagli artt. 13-17-21 Cost. Si sottolinea, in particolar modo come l’anticipazione della soglia di intervento repressivo, fondata su presupposti ampi e indeterminati, determini un significativo ampliamento della discrezionalità amministrativa, con conseguenti rischi di applicazioni arbitrarie. Infine, dubbi vengono esposti sulla compatibilità sistematica dell’istituto con il quadro costituzionale e convenzionale, prospettando la necessità di un intervento chiarificatore volto a circoscriverne l’ambito applicativo e a rafforzare i meccanismi di controllo giurisdizionale.

Sfalanga, S. (2026). Il nuovo fermo preventivo di polizia: la sicurezza come grammatica di governo del rischio. GIUSTIZIA INSIEME.

Il nuovo fermo preventivo di polizia: la sicurezza come grammatica di governo del rischio

Sfalanga, Sophia
2026-04-01

Abstract

Il contributo esamina criticamente l’istituto del c.d. fermo preventivo di polizia, recentemente introdotto all’art. 7, co. 2 del d.l. 23/2026, conv. in legge 24 aprile 2026, n. 54, che opera mediante l’inserimento dell’art. 11-bis nel d.l. 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978 n. 191. La novella disciplina attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre l’accompagnamento e il trattenimento temporaneo di soggetti ritenuti pericolosi sulla base di elementi indiziari e di una valutazione prognostica del rischio, anche in assenza di una notitia criminis. L’indagine cerca di evidenziare i profili di atipicità rispetto alle tradizionali categorie delle misure limitative della libertà personale, nonché sulla tensione con il principio di legalità e con le garanzie previste dagli artt. 13-17-21 Cost. Si sottolinea, in particolar modo come l’anticipazione della soglia di intervento repressivo, fondata su presupposti ampi e indeterminati, determini un significativo ampliamento della discrezionalità amministrativa, con conseguenti rischi di applicazioni arbitrarie. Infine, dubbi vengono esposti sulla compatibilità sistematica dell’istituto con il quadro costituzionale e convenzionale, prospettando la necessità di un intervento chiarificatore volto a circoscriverne l’ambito applicativo e a rafforzare i meccanismi di controllo giurisdizionale.
apr-2026
Settore GIUR-13/A - Diritto processuale penale
Sfalanga, S. (2026). Il nuovo fermo preventivo di polizia: la sicurezza come grammatica di governo del rischio. GIUSTIZIA INSIEME.
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