L’art.25 dello schema di decreto delegato recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” sembra introdotto al fine di superare l’incertezza delle soluzioni giurisprudenziali che hanno investito l’interpretazione dell’art. 56, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/1997 in tema di imposta provinciale di trascrizione. Se è vero che la norma consente di risolvere sul piano oggettivo in modo inequivoco le questioni sorte a proposito della destinazione dell’imposta pagata dalle imprese di autonoleggio, suscita alcune perplessità la scelta di circoscriverne l’applicazione solo alle persone giuridiche che esercitano l’attività di autonoleggio. se lo schema di decreto delegato superasse il vaglio delle commissioni parlamentari senza la formulazione di alcuna condizione o osservazione, il nuovo criterio speciale troverebbe applicazione solo al fine di stabilire la destinazione del gettito prodotto dalle società di capitali che esercitano l’attività di autonoleggio, non anche per stabilire la destinazione del gettito prodotto dalle società di persone che, pur esercenti la medesima attività, sono prive di personalità giuridica. La destinazione del gettito dell’imposta pagata dalle società di persone che esercitano l’attività di autonoleggio continuerebbe ad essere disciplinata dal criterio generale che permane nel primo periodo dell’art.56, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 446/1997, con il rischio che l’auspicato esaurimento del contenzioso sorto intorno all’applicazione della norma possa restare parzialmente insoddisfatto.
Mazzagreco, D. (2026). Questioni vecchie e nuove in tema di imposta provinciale di trascrizione e abuso del diritto. In F. Amatucci, L. Strianese, A. Urquizu Cavallé (a cura di), Sistema fiscale e autonomia degli enti locali (pp. 305-319). Editoriale Scientifica.
Questioni vecchie e nuove in tema di imposta provinciale di trascrizione e abuso del diritto
Mazzagreco D.
2026-01-01
Abstract
L’art.25 dello schema di decreto delegato recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” sembra introdotto al fine di superare l’incertezza delle soluzioni giurisprudenziali che hanno investito l’interpretazione dell’art. 56, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/1997 in tema di imposta provinciale di trascrizione. Se è vero che la norma consente di risolvere sul piano oggettivo in modo inequivoco le questioni sorte a proposito della destinazione dell’imposta pagata dalle imprese di autonoleggio, suscita alcune perplessità la scelta di circoscriverne l’applicazione solo alle persone giuridiche che esercitano l’attività di autonoleggio. se lo schema di decreto delegato superasse il vaglio delle commissioni parlamentari senza la formulazione di alcuna condizione o osservazione, il nuovo criterio speciale troverebbe applicazione solo al fine di stabilire la destinazione del gettito prodotto dalle società di capitali che esercitano l’attività di autonoleggio, non anche per stabilire la destinazione del gettito prodotto dalle società di persone che, pur esercenti la medesima attività, sono prive di personalità giuridica. La destinazione del gettito dell’imposta pagata dalle società di persone che esercitano l’attività di autonoleggio continuerebbe ad essere disciplinata dal criterio generale che permane nel primo periodo dell’art.56, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 446/1997, con il rischio che l’auspicato esaurimento del contenzioso sorto intorno all’applicazione della norma possa restare parzialmente insoddisfatto.| File | Dimensione | Formato | |
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